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R.D. 18/06/1931 n. 773CAPO VI. Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti. Art. 129. L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici. Art. 130. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi. I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità. CAPO VII. Disposizioni finali del titolo III. Art. 131. Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. Art. 132. I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. TITOLO IV. Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata. Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Art. 135. I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'ammini- strazione dello stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto. Art. 136. La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. Art. 137. Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato. Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1/a essere cittadino italiano; 2/a avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3/a sapere leggere e scrivere; 4/a non avere riportato condanna per delitto; 5/a essere persona di ottima condotta politica e morale; 6/a essere munito della carta di identità; 7/a essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Art. 139. Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Art. 140. I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da £. 2000 e 6000. Art. 141. I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. TITOLO V. Degli stranieri. CAPO I. Del soggiorno degli stranieri nel regno. Art. 142. Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno. Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello stato. Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso. Art. 143. Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza. Art. 144. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sè. Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici. Art. 145. Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'auto- rità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito. Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto. Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di provincie o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci. Art. 146. L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione di cui all'art. 142. Art. 147. Chiunque, per qualsiasi titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalità degli stranieri e sommariamente il contenuto degli atti di cessione. Art. 148. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. Art. 149. Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. CAPO II Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno. Art. 150. Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera. Il ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello stato. Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli. Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente. L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro degli affari esteri e con l'assenso del capo del governo. Art. 151. Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello stato, senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno. Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei. Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso. Art. 152. I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi. Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive provincie. Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera. TITOLO VI Disposizioni relative alle persone pericolose per la società. CAPO I Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti. Art. 153. Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti. Art. 154. È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune. Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza. Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello stato. |
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